L’uso del denaro contante anche alla luce delle ultime novità. di Michele Palermo

L’uso del denaro contante anche alla luce delle ultime novità. di Michele Palermo

La normativa italiana circa l’uso dei contanti prevede diversi limiti a seconda delle diverse situazioni.

La soglia è spesso cambiata nel corso degli anni, a seconda del governo in carica, diventando in alcuni casi uno strumento per la lotta all’evasione fiscale.

Secondo alcuni economisti, una maggiore circolazione di contanti non solo facilita l’evasione di imposte dovute, ma favorisce il compimento di gravi reati come lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti.

Altri, invece, ritengono che l’uso del denaro contante, seppur in parte derivante dal “sommerso”, agevoli gli scambi  favorendo l’economia  del Paese. 

Attualmente, il limite oltre il quale non è possibile effettuare pagamenti con denaro contante (art. 49, comma 1, Dlgs n. 231/2007) è a partire 2.000 euro come fissato dal decreto Mille Proroghe n. 228/2021 (fino a 1.999,99 si può pagare in contanti). Dal 1° gennaio 2023 era prevista la riduzione del limite a 1.000 euro, ma il nuovo governo Meloni con il Decreto Legge “Aiuti quater” del 10/11/2022, ha aumentato il limite a € 5.000 euro.

I limiti degli ultimi sei anni e della soglia stabilita dal 2023 sono i seguenti:   Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 2,999,99; dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 1,999; Dal 1° gennaio 2023 4,999,99 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, per le violazioni della disciplina dei contanti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro (dal 1° gennaio 2023 la sanzione minima sarà probabilmente aumentata a 5.000 euro). Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittale (art, 63 comma 6 D.Lgs, n. 231/2007).

Per le violazioni di importi inferiori a 30.000 euro, la sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito.

La sanzione viene comminata a chi paga ed a chi riceve il contante. 

Superando le soglie previste, come disposto dall’art. 49 comma 1 D. Lgs n. 231/2007, è necessario usare strumenti di pagamento tracciabili, come assegni bancari non trasferibili, carte di credito, bancomat, bonifici, pagamenti tramite smartphone a qualsiasi banca associati, ecc.

Sempre come disposto dal citato art. 49, è tuttavia possibile effettuare un pagamento contanti rateizzato, ciascuno di importo inferiore alla soglia, solo in caso di apposito contratto (ad es. con il dentista per il pagamento frazionato delle cure odontoiatriche) o dagli usi commerciali (pagamento della ditta appaltatrice a stati di avanzamento opera). 

I limiti per prelievi e versamenti sul conto corrente

In teoria i limiti al denaro contante non si applicano ai prelievi e versamenti sul conto corrente in quanto l’istituto di credito o l’ufficio postale sono intermediari che custodiscono il denaro e non vi è quindi un passaggio di proprietà vero e proprio.

Gli istituti di credito tuttavia, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) qualora il prelievo e/o il versamento sia superiore a 10.000 euro nell’arco di un mese (anche in più operazioni) inviano una segnalazione di operazione sospetta alla UIF (l’Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia).  Quest’ultima, effettua l’analisi finanziaria delle segnalazioni ricevute (art. 40, comma 1, lett. a) e trasmette alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo i dati relativi alle segnalazioni per la verifica dell’eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (art. 40, comma 1, lett. c). Inoltre trasmette, alla DIA (Direzione Investigativa Antimafia) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza le segnalazioni che presentano rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 40 D.Lgs n. 231/2007).

In caso le operazioni sospette riguardino rischi di presunta “evasione fiscale”, la Guardia di Finanza, prenderà spunto dalle segnalazioni ricevute ed eventualmente provvederà ad effettuare appositi accertamenti fiscali.

Si ricorda che ai sensi degli artt. artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, il contribuente deve dimostrare con prova certa, la provenienza lecita del denaro versato in banca e la destinazione di quello prelevato, in assenza della quale l’ufficio delle imposte potrà presumere che si tratti di somme di denaro derivanti da evasione fiscale che consente all’amministrazione finanziaria di accertare maggiori redditi.

Gli altri principali limiti all’uso dei contanti:

  • per turisti stranieri (art. 3, comma 1 D.L. 16/2012): gli stranieri non possono pagare in contanti a partire da 15.000 euro, l’acquisto di beni e prestazioni legati al turismo, presso commercianti al dettaglio, agenzie di viaggio e turistiche. Devono inoltre certificare all’esercente di avere cittadinanza diversa da quella italiana e non essere residenti in Italia;
  • per money transfer (art. 49, comma 2 D.Lgs 231/2007): a partire da 1.000 euroil servizio di rimessa di denaro (money transfer) non può essere effettuato in contanti, ma deve avvenire con mezzi tracciabili;
  • cambiavalute (art. 49 comma 3 D.Lgs 231/2007): un cambiavalute non può accettare somme di denaro contante da cambiare a partire da 2.000 euro o equivalente in valuta estera;
  • per pagamenti da parte della pubblica amministrazione di stipendi e pensioni (art. 2 comma 4ter -c), D.L. 138/2011): gli stipendi, le pensioni, i compensi e ogni altro emolumento pagato dalle Pa centrali e locali (e dai loro enti) devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici per cifre superiori a 1.000 euro;
  • Ristrutturazioni e bonifici parlanti (art. 16 bis Dpr 917/1986) : tutti i pagamenti per beneficiare delle detrazioni su lavori edilizi devono avvenire con bonifico «parlante» che contenga anche il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell’impresa e la causale;
  • Assegni non trasferibili (art. 49, comma 5 D.Lgs 231/2007): tutti gli assegni da 1.000 euro in su  devono riportare la dicitura  “non trasferibile”, siano essi bancari o postali, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;
  • Pagamenti di stipendio da parte del datore di lavoro privato (art. 1, comma 910-913, Legge 205/2017): la retribuzione versata da datori di lavoro e committenti a lavoratori subordinati va sempre pagata – indipendentemente dall’importo – tramite banche o posta con bonifico, strumenti di pagamento elettronici, pagamenti in contanti allo sportello o assegno. Sono esclusi il lavoro domestico e collaborazioni occasionali;
  • Associazioni di sport dilettantistico (art. 25, comma 5 Legge 133/1999): i pagamenti effettuati o ricevuti da società, associazioni ed enti sportivi dilettantistici, da 1.000 euro in su,   devono essere effettuati con mezzi tracciabili;
  • Spese mediche e altre detrazioni fiscali al 19% (art. 1, comma 679-680 Legge 160/2019): le spese detraibili al 19% mantengono la detrazione se pagate con mezzi tracciabili. Si possono pagare in contanti gli acquisti di medicinali e prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o accreditate al Ssn;
  • Sgravio del prezzo del carburante (art. 164 comma 1-bis Dpr 917/1986): l’acquisto di carburanti da parte dei soggetti passivi deve avvenire con carte di debito, di credito o prepagate, o altri mezzi tracciabili, altrimenti l’Iva è indetraibile e il costo indeducibile.

Opinionista Associazione Sicurezza Cum Grano Salis

segreterianazionale@sicurezzacgs.org

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