L’ASSOCIAZIONE STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“SICUREZZA CUM GRANO SALIS”

 ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Sicurezza Cum Grano Salis”, acronimo Sicurezza CGS, con durata illimitata. L’Associazione è un’organizzazione culturale – scientifica, autonoma, apartitica, apolitica, più avanti chiamata per semplicità Associazione, con sede legale in Via dei Mille, 36 – 00185 Roma, presso la sede dell’FNSCISL. La sede potrà essere trasferita in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 2 FINALITA’

In conformità a quanto disposto nell’atto costitutivo e nello statuto, l’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di studio e dibattito sul sistema della sicurezza del Paese, sui processi utili ad una maggiore democratizzazione delle Forze di Polizia e di pieno riconoscimento dei loro diritti, con lo scopo di migliorare il sistema della sicurezza e fornire una maggiore affidabilità democratica alla collettività.

In particolar modo si pone i seguenti obiettivi:

  • Stimolare iniziative di studio, confronto e promozione, finalizzate a diffondere i valori dell’equità sociale, della legalità e della sicurezza pubblica ed economico finanziaria nel Paese;
  • Promuovere dibattiti su proposte di riforme e modifiche legislative atte a sviluppare processi di ristrutturazione e di modernizzazione delle Forze di polizia, nell’interesse della collettività e degli stessi operatori;
  • Favorire iniziative volte a sensibilizzare nei giovani gli ideali della tolleranza, dell’integrazione tra i popoli, della legalità e della non violenza, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;
  • Promuovere iniziative finalizzate a trasmettere ai giovani il rispetto delle regole fiscali e la cultura della non accondiscendenza al fenomeno dell’evasione fiscale, al fine di favorire la diffusione di una nuova cultura nella quale il valore della legalità economico-finanziaria sia visto come un veicolo per giungere all’equità sociale nel rispetto della dignità della persona umana;
  • Diffondere la cultura della solidarietà e la consapevole condivisione del lavoro che quotidianamente svolgono gli operatori della sicurezza al servizio del cittadino;
  • Stimolare iniziative di studio, confronto e sensibilizzazione, finalizzate a diffondere l’esigenza del riconoscimento agli operatori della sicurezza, del pieno diritto di cittadinanza Europea, nel rispetto della Carta Costituzionale italiana e di un sistema di reale rappresentatività anche in relazione alla legislazione ed alla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
  • Indire, organizzare e promuovere convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studio, presso gli Organi parlamentari, costituzionali, le Pubbliche amministrazioni, il mondo accademico, le organizzazioni sindacali, l’opinione pubblica ed i mezzi d’informazione per il raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione;
  • Promuovere percorsi formativi e di crescita dei soci interni ed esterni alle Amministrazioni pubbliche, destinati a migliorare la condizione sociale della singola collettività, anche attraverso l’elevazione delle competenze culturali e professionali degli operatori della sicurezza, nonché attraverso la creazione di figure tecniche di utilità collettiva;
  • Collaborare o promuovere la pubblicazione di riviste e giornali o testi, anche via web, per pubblicizzare e diffondere i fini istituzionali dell’Associazione;
  • Creare, direttamente o attraverso altre associazioni, comitati scientifici o di studio, nei quali elaborare o ideare iniziative e percorsi culturali e formativi che possano aiutare o rafforzare l’associazione al raggiungimento dei propri fini.

ART. 3 SOCI

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla con obbligo di rendere nota all’interessato la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed a un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. Tutti i soci avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie, per la nomina del direttivo e per quant’altro di loro competenza. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli Enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi. Il numero dei soci è illimitato.

ART. 4 SOCI SOSTENITORI ED ONORARI

Sono soci sostenitori ma hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari i privati cittadini, gli Enti pubblici o privati, le Associazioni culturali e quant’altri si riconoscono nelle finalità e negli scopi sociali dell’Associazione Sicurezza Cum Grano Salis e che, al di fuori della quota annuale prevista per i soci ordinari, conferiscono, previa accettazione, risorse o beni all’Associazione.

Sono soci onorari ed hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci coloro che abbiano dimostrato particolari meriti all’interno dell’Associazione o personalità esterne alla stessa che abbiano avuto particolari meriti nel campo sociale, economico, letterario, giuridico, economico o accademico. La carica di socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un esercizio sociale ed è rinnovabile.

ART. 5 DECADENZA DALLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza. 

ART. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero. E’ compito dell’Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e deliberare le modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a membri del CDN, della segreteria ed ai revisori. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta al Presidente del Tribunale di competenza.

ART. 7 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali – ad eccezione del Presidente Onorario, che durerà in carica un esercizio sociale, avranno durata di quattro anni e saranno rieleggibili.

 ART. 8 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione ed iscritti nel “Libro dei Soci”.

Compiti dell’Assemblea sono in particolare:

  • Provvedere ogni quattro anni ad eleggere i componenti del CDN;
  • Deliberare eventuali modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto, purché tali modifiche siano state inserite nell’ordine del giorno;
  • Deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo;
  • Deliberare sull’ordine del giorno proposto dal CDN.

ART. 9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo a cui l’Assemblea dei soci demanda, in via semplificata, la direzione dell’Associazione. E’ formato da un numero minimo di dieci ad un numero massimo di venticinque membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del CDN o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

Ha il compito di “direzione politica” dell’Associazione, nel solco delle linee guida stabilite dall’Assemblea dei soci.

Compiti del Consiglio Direttivo sono in particolare:

  • Eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente del CDN;
  • Eleggere la Segreteria Nazionale;
  • Eleggere tra i componenti della segreteria nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Organizzativo ed il Segretario amministrativo/Tesoriere (su proposta del Segretario Generale);
  • Nominare/eleggere tra i soci, i membri del collegio dei Probiviri;
  • Nominare/eleggere il collegio dei revisori contabili;
  • Conferire la carica/qualifica di Presidente Onorario dell’Associazione e la qualifica di socio onorario;
  • Verificare l’attuazione delle deliberazioni assembleari da parte della Segreteria nazionale;
  • Approvare i regolamenti interni relativi all’attività sociale predisposti dalla Segreteria Nazionale;
  • Approvare l’importo delle quote sociali annuali;
  • Approvare la relazione, redatta dalla Segreteria nazionale, sull’attività sociale svolta, da presentare all’Assemblea;
  • Approvare il bilancio preventivo, consuntivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e ogni altra documentazione contabile richiesta ex lege;
  • Deliberare sull’accoglimento delle dimissioni non irrevocabili presentate da membri degli organi sociali o dei soci fondatori;
  • Provvedere a rieleggere la Segreteria nazionale qualora essa decada per dimissioni del Segretario generale, della maggioranza dei segretari o per sfiducia da parte dei componenti del CDN, con decisione votata con una maggioranza dei due terzi.

ART. 10 IL PRESIDENTE DEL DIRETTIVO

E’ eletto tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti dei presenti.

In particolare, i compiti del Presidente sono:

  • Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Diramare i regolamenti interni degli organi sociali dell’Associazione;
  • Verificare l’esecuzione delle deliberazioni emanate dal CDN;
  • Curare l’approvazione in seno al CDN della relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione redatta dalla Segreteria nazionale;
  • Informare il Segretario Generale, nel rispetto delle norme sulla privacy, di eventuali condanne penali o di fatti di particolare rilevanza di cui è venuto a conoscenza da parte degli eventuali soci interessati;

In caso di parità nelle votazioni del CDN il voto del Presidente vale doppio.

ART. 11 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo è eletto tra i suoi componenti, coadiuva il Presidente in tutte le attività e lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo. Al Vice – Presidente competono, nell’esercizio delle funzioni di Presidente, i poteri riconosciuti dal ruolo.

ART. 12 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i componenti della segreteria nazionale.

Al Segretario Generale è attribuita la responsabilità legale dell’Associazione, la rappresentanza in giudizio e verso terzi, nonché il potere di firma.

Compiti del Segretario sono in particolare:

  • Coordinare la Segreteria nazionale;
  • Dare esecuzione a tutte le deliberazioni del CDN;
  • Redigere, sottoscrivere e custodire i verbali delle riunioni della Segreteria;
  • Custodire i verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia;
  • Verificare la corretta tenuta dei registri dell’Associazione del “Libro dei Soci” e delle scritture contabili;
  • Eseguire gli incassi, accettare eventuali legittime donazioni, di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, a nome e per conto dell’Associazione, rilasciandone debita quietanza;
  • Sovrintendere alla gestione economica e amministrativa dell’Associazione;
  • In caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’Associazione, tutti i provvedimenti necessari, sottoponendoli a ratifica dell’organo competente nella prima riunione utile. Se il provvedimento assunto riguarda competenze del Comitato direttivo nazionale, il Segretario ne informerà tempestivamente il Presidente del CDN.
  • Inviare al sito-web sicurezzacgs.it, ai fini divulgativi, le notizie inerenti la vita sociale dell’associazione ed ogni informazione di interesse dei soci;

ART. 13 IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO

Il Segretario organizzativo è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra i componenti della Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale. Coadiuva il Segretario generale in tutte le attività ad esso demandate e lo sostituisce momentaneamente in caso di cessazione anticipata dall’incarico, assenza o impedimento.

La sostituzione dovrà risultare, ove possibile, da specifico atto.

Ad esso è ordinariamente attribuito l’incarico di “raccordo e coordinamento politico” delle strutture territoriali e dei tesseramenti dei soci.

ART. 14 IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO/TESORIERE

Il Segretario Amministrativo/tesoriere cura l’amministrazione contabile dell’Associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra i componenti della Segreteria Nazionale, su proposta del Segretario Generale. Deve tenere e aggiornare i libri contabili, nonché occuparsi delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Segretario Generale.

La responsabilità legale e contabile delle operazioni e dei mandati di pagamento e riscossione rimane tuttavia in capo al Segretario Generale, quale rappresentante legale dell’Associazione.

ART. 15 LA SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria nazionale è organo esecutivo ed è composta da un minimo di sette membri eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo nazionale.

La Segreteria ha un funzionamento collegiale. E’ coordinata e diretta dal Segretario Generale.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Segretario Generale vale doppio.

I compiti della Segreteria sono:

  • Coadiuvare il Segretario Generale in tutte le operazioni di gestione dell’Associazione, in aderenza agli scopi sociali ed alle linee guida dettate dall’assemblea dei soci e dal CDN;
  • Redigere ed Approvare preventivamente il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il rendiconto annuale economico e finanziario e ogni altra documentazione contabile richiesta ex lege o per disposizione dell’Assemblea e del CDN. I citati bilanci e il rendiconto annuale economico e finanziario sono sottoposti successivamente, nei termini stabiliti, al CDN per l’approvazione definitiva;
  • Coadiuvare il Segretario generale nella redazione della relazione sull’attività svolta da presentare all’Assemblea ordinaria o straordinaria, che approva.

ART. 16 IL PRESIDENTE ONORARIO

Possono essere insigniti della carica di Presidente onorario i soci che abbiano dimostrato particolari meriti all’interno dell’Associazione o personalità che abbiamo dimostrato particolari meriti nel campo sociale, economico, letterario, giuridico, economico o accademico. La carica di Presidente onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo Nazionale, dura in carica un anno ed è rinnovabile.

ART. 17 COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio di Revisori Contabili composto da tre (3) membri.

Compiti del Collegio dei Revisori Contabili sono in particolare:

  • Vigilare sull’amministrazione dell’Associazione;
  • Verificare la corretta gestione economico-finanziaria dell’Associazione;
  • Verificare ogni singola operazione posta in essere dall’Associazione;
  • Esprimere e sottoscrivere il proprio parere di regolarità sul rendiconto annuale, sullo stato patrimoniale e sugli altri documenti contabili redatti, prima che siano presentati al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili rimane in carica per un quadriennio ed è rieleggibile. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente e le sue decisioni sono assunte dalla maggioranza dei componenti. La carica di Revisore è incompatibile con tutte le restanti cariche sociali della struttura nazionale. 

ART. 18 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri scelti tra i soci che rispondono a requisiti di provato equilibrio ed adeguata conoscenza giuridica.

Il Collegio dei Probiviri è l’organo a cui devono essere indirizzate le segnalazioni di comportamenti disciplinarmente rilevanti degli associati. Esplica la relativa istruttoria nel pieno rispetto dei principi di garanzia ed assume i relativi provvedimenti. Ad esso compete, inoltre, l’esame di tutte le controversie tra i soci, i soci e gli organi sociali e quelle derivanti dall’interpretazione degli accordi contenuti nel presente atto e nei regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente e le sue decisioni sono assunte dalla maggioranza dei componenti.

ART. 19 QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 10,00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

Tale quota non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane di proprietà dell’Associazione.

I soci, che hanno tutti gli stessi diritti, non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche dell’Associazione e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione.

ART. 20 PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell’Associazione sono costituiti da:

  • Quote annuali di iscrizione dei soci;
  • Eventuali quote straordinarie elargite dai soci;
  • Contributi volontari, ricevuti previa accettazione;
  • Lasciti ed eredità legali;
  • Acquisti mobiliari e immobiliari;
  • Eventuali avanzi di gestione;
  • Ogni altro tipo di entrata.

ART. 21 ESERCIZIO SOCIALE

Annualmente la Segreteria Nazionale dovrà redigere un bilancio preventivo ed uno consuntivo che verrà approvato, in via semplificata, dal CDN in rappresentanza dei soci.

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale avrà inizio dalla data di costituzione dell’Associazione e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata. Ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, previste dallo statuto sociale.

ART. 22 MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci a seguito di proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci.

ART. 23 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l’Associazione ed i soci, nonché tra i soci stessi, inerenti all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità del presente Statuto, saranno di competenza del collegio dei Probiviri. Per eventuali controversie non risolvibili nell’ambito del collegio dei Probiviri sarà competente il Foro di Roma.

ART. 24 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, da parte dei soci presenti in proprio o per delega, con una maggioranza dei due terzi.

L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni culturali senza fine di lucro che hanno analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 25 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal regolamento interno, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti deciderà l’Assemblea ai sensi dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolar modo artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

ART. 26 PRIVACY

Con l’apposizione della propria firma, tutti gli intervenuti autorizzano la raccolta, la gestione, la trasmissione ed il trattamento dei propri dati personali, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità previste nel presente atto.

Roma, 22 settembre 2015