Bene la salvaguardia della sicurezza, della proprietà privata e dell’incolumità pubblica, ma guai a contrarre libertà di espressione e diritto di manifestare il proprio pensiero.

Bene la salvaguardia della sicurezza, della proprietà privata e dell’incolumità pubblica, ma guai a contrarre libertà di espressione e diritto di manifestare il proprio pensiero.

Il Consiglio dei Ministri il 31/10/2022 ha approvato il Decreto Legge n. 162 riguardante misure per il carcere ostativo, per il Covid, per i Rave Party e il rinvio della Riforma Cartabia al 30/12/2022,.

Il provvedimento, composto da 9 articoli, firmato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore immediatamente a partire dal 31/10/2022.

L’art. 5 introduce in materia di Rave Party, il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica (art. 434 bis Codice penale).

La fattispecie di reato, quindi, consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commesso da oltre cinquanta persone, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per chi partecipa all’invasione, la pena è “diminuita”.

E’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione.

Dalle pene inflitte, sembrerebbe possibile l’uso previsto dall’art. 266 del C.P.P. delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazioni.

Inoltre, secondo alcuni giuristi, il nuovo reato introdotto con il predetto provvedimento, potrebbe entrare in contrasto con l’art. 17 della Costituzione che recita:

“””” I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica “”””.

Come sempre accade, peraltro, quando si tratta di decisioni assunte dalla classe politica chiamata a governare per un periodo più o meno lungo il Paese, soprattutto quando attengono alla sicurezza pubblica ed alle libertà individuali Costituzionalmente garantite, assistiamo a dibattiti che presentano marcate divisioni ideologiche e creano anche qualche profonda lacerazione.

La sicurezza, il rispetto della proprietà altrui, cosi’ come l’incolumità pubblica, sono beni da tutelare pienamente e, purtroppo, nel nostro Paese questo non sempre è avvenuto (a prescindere dal colore politico del Governo di turno), ma guai a contrarre i diritti fondamentali che concernono libertà di espressione e manifestazione del proprio pensiero.

Daniele Di Chio – Segretario Generale Associazione Sicurezza CGS

Michele Palermo – Opinionista Associazione Sicurezza CGS

segreterianazionale@sicurezzacgs.org

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